Presenza di amianto nei condomini, la rimozione è obbligatoria?

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Presenza di amianto nei condomini, la rimozione è obbligatoria?

Che cosa fare quando si rileva la presenza di amianto nei condomini? La procedura di rimozione è obbligatoria?

C’è da premettere che non è obbligatoria la rimozione delle strutture di amianto nel condominio. È invece obbligatorio procedere con uno degli interventi previsti dalla legge (incapsulamento, sovra copertura e rimozione), nel caso in cui l’amianto presente nelle strutture risultasse friabile (con conseguente rilascio di fibre d’amianto) a causa di un accentuato stato di degrado.

L’amministratore in questo caso può rivolgersi alla Asl locale per avere informazioni generali. Qualora si volessero approfondire aspetti specifici occorre, eventualmente, rivolgersi a un tecnico competente che accerti e indichi gli eventuali interventi da adottare. Il mancato rispetto delle norme di legge che regolamentano i comportamenti da adottare in presenza di manufatti con amianto è sanzionato.

Pertanto, se nel condominio si rileva la presenza di amianto, resta solo da decidere in assemblea a quale ditta affidare l’intervento di bonifica.

Amianto nei condomini: quali sono gli obblighi dell’amministratore?

L’amministratore è tenuto ad effettuare un censimento e una mappatura dei manufatti in amianto presenti nel condominio. In questi casi è richiesto un tecnico abilitato che sia in grado di effettuare un sopralluogo e compilare un’apposita scheda di valutazione. In presenza di manufatti contenenti amianto, l’amministratore è tenuto ad informare immediatamente l’assemblea dei condomini.

In questi casi è opportuno specificare che l’amianto si può presentare sotto forme diverse, vale a dire compatto o in matrice friabile. Nel primo caso, il materiale non è pericoloso. L’amministratore non avrà l’obbligo di comunicazione ma dovrà solamente programmare dei controlli periodici. Nel caso in cui il manufatto sia in stato di degrado può diventare pericoloso, e di conseguenza si dovrà procedere ad un’ispezione per valutare eventuali rischi.
Se invece i manufatti in amianto sono di matrice friabile, la situazione è ancora più delicata. Questa tipologia di amianto è pericolosa in quanto le polveri si possono staccare facilmente (anche solo se il manufatto viene toccato con mano o urtato), diffondersi nell’aria ed essere inalate. In tal caso l’amministratore deve comunicare all’Asl competente la presenza di amianto nel condominio (pena una sanzione amministrativa che va dai 2582 a 5164 euro).

Per quanto riguarda invece le spese di bonifica per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto, queste devono essere ripartite tra i condomini in base alle tabelle millesimali. È opportuno rivolgersi a una ditta specializzata nella rimozione amianto, regolarmente iscritta all’albo nazionale Gestori ambientali nella categoria 10.

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