Spesso sia privati che aziende hanno dei dubbi sull’applicabilità dell’Iva Agevolata per quanto riguarda i lavori di rimozione amianto e nelle coperture. Se non si è addetti ai lavori è difficile stabilire in quali casi è possibile usufruire dell’IVA agevolata al 10%, e quando invece si deve applicare un’aliquota ordinaria del 22 %. In quest’articolo vi spiegheremo quali criteri stabiliscono il tipo di aliquota da applicare.
Per stabilire il tipo di aliquota da applicare nei casi di smaltimento e rimozione amianto, occorre prima di tutto classificare i rifiuti in base alla normativa di riferimento, ovvero: in base alla loro origine (urbani o speciali) ed in base alla loro pericolosità (pericolosi e non).
Secondo quanto stabilito dal Ministero dell’Ambiente, solo i rifiuti indicati nei capitoli 19 e 20 dell’Elenco Cer (il Catalogo Europeo dei Rifiuti) possono essere classificati come “rifiuti speciali” e “rifiuti urbani”, dunque assoggettabili all’aliquota Iva del 10%. A questo link è possibile consultare il catalogo dei rifiuti speciali.
Tutti gli altri rifiuti che non rientrano in questa categoria devono essere valutati di volta in volta in base ai criteri forniti dal Ministero dell’Ambiente. In particolare, sia l’Amianto che l’Eternit non rientrano nelle suddette categorie e per questo motivo non si può applicare l’Iva agevolata del 10%, ma andrà applicata quella ordinaria del 22%.
C’è da fare però una precisazione. L’Iva agevolata del 10% può essere applicata in caso di bonifica amianto solo se si stanno eseguendo dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che riguardano edifici con destinazione abitativa privata.
La stessa agevolazione si può applicare anche in caso di bonifica amianto eseguita all’interno di condomini. In questo caso, possono usufruire dell’iva agevolata sia i proprietari degli immobili ad uso abitativo che gli affittuari.
Per poter applicare la tassazione agevolata occorre però rispettare determinate regole: ovvero l’impresa incaricata è tenuta a fatturare direttamente al committente, e nel caso in cui fosse necessario il ricorso a terze imprese, dovranno fatturare con aliquota ordinaria all’impresa direttamente incaricata. Quest’ultima poi fatturerà applicando l’aliquota agevolata al committente.
Chiariamo innanzitutto cos’è il Reverse Charge, o “inversione contabile”. Il Reverse Charge prevede che l’Iva possa essere assolta dal destinatario della vendita di un bene o servizio. Questo vuol dire in sintesi che chi presta il servizio o vende un bene, emette la fattura senza addebitare l’Iva. L’attività di rimozione di una copertura in Eternit rientra dunque nel reverse charge? Questa è una domanda molto frequente, che viene fatta spesso a chi si occupa di bonifiche ambientali e smaltimento di materiali pericolosi.
Anche se l’Agenzia delle Entrate non ha fornito indicazioni precise, in linea generale possiamo affermare che le fatture relative alle attività di bonifica amianto non possono essere assoggettate al Reverse Charge.
Nello specifico, la realizzazione di coperture rientra nell’ambito del Codice Ateco 43,91,00 (un codice identificativo alfanumerico composto da lettere e numeri che classifica le attività economiche ai fini fiscali e statistici e che viene fornito quando si apre una Partita Iva per una nuova attività) e per questo motivo è automaticamente esclusa dall’applicazione del Reverse Charge in quanto rientra nella categoria “Altri lavori specializzati di costruzione”, e non nelle attività di “completamento edifici”.
Il discorso delle aliquote agevolate nella bonifica amianto è piuttosto complesso, per questo motivo bisogna affidarsi a professionisti che conoscano bene le normative e soprattutto che siano dotati di autorizzazioni a trattare materiali come l’amianto. Quando si parla di bonifica amianto il fai da te è vietato e solo un’azienda professionale e preparata vi saprà suggerire in quali casi si può godere di un’aliquota agevolata.
11 Comments
Quindi il Bonus Amianto, nel caso di incapsulamento del malto di copertura e mani di vernice per manutenzione straordinaria viene riconosciuto ?
Che regime Iva devo applicare per lo smaltimento amianto di capannoni agricoli eseguita con scia di tecnico qualificato.
La ditta di smaltimento richiede una mia dichiarazione con relativo riferimento di legge per potermi applicare l’Iva al 10% , perche secondo loro mi devono applicare il 22 %.
Grazie per l’aiuto.
Se è una ristrutturazione con regolare pratica, come questa, e la ditta fattura direttamente alla proprietaria, l’IVA è al 10. La proprietà deve dichiarare il perché richiede l’agevolazione con una autocertificazione. In quasi tutti gli altri casi si applica l’IVA al 22
Buongiorno,
se venisse applicata IVA al 10%, mi potrebbe indicare l’articolo di riferimento da apporre in fattura ?
grazie
Se è una ristrutturazione con regolare pratica, come questa, e la ditta fattura direttamente alla proprietaria, l’IVA è al 10. La proprietà deve dichiarare il perché richiede l’agevolazione con una autocertificazione. In quasi tutti gli altri casi si applica l’IVA al 22
ciao, se lo smaltimento dell’amianto viene eseguito e fatturato durante il decorso dei 30 giorni dal deposito della scia si applica l’iva al 10%?
Se la committenza è una società per azioni, vale lo stesso discorso del commento precedente o la committenza deve essere persona fisica?
Buongiorno,
se un’impresa specializzata nella rimozione amianto e ricopertura dei tetti, viene contattata da altra ditta nel settore edile per la rimozione dell’amianto e relativo rifacimento del tetto, attività in subappalto, deve fatturare all’appaltatore in reverse charge (art. 17, comma 6, lettera A) o con aliquota IVA ordinaria?.
Il Reverse Charge in edilizia è subordinato al tipo di intervento eseguito. Si fa riferimento alla classificazione ATECO 2007 per individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento, tutte relative ad edifici. Di seguito i relativi codici:
81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escluse le attività di pulizia di impianti e macchinari)
43.11.00 Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture (con esclusione della demolizione di altre strutture diverse dagli edifici)
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)
43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (con esclusione degli arredi)
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici)
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
La bonifica amianto rientra nel codice Ateco 39.00.01, quindi non presente in quelle ammesse al Reverse Charge. Quindi l’aliquota Iva sarà quella ordinaria.
Appare ridicola l affermazione, dell Agezia delle Entrate in quanto ( la rimozione dell amianto ) trattandosi di un contesto AMBIENTALE l operazione dovrebbe essere essere esente ai sensi dell ex art.10 del Dpr 633/1972…MA CONTA IL GETTITO non l ambiente.
Ivan Galli
Buongiorno,
se il committente e l’appaltatore sono la stessa società proprietaria dell’immobile, la ditta incaricata per la bonifica amianto può fatturare con IVA al 10% (con adeguata dichiarazione fornita dalla committente/appaltatore).
Grazie in anticipo per la risposta, cordiali saluti.