L’Iva Agevolata e l’Amianto: come funziona la normativa?

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L’Iva Agevolata e l’Amianto: come funziona la normativa?

Iva agevolata e Reverse Charge

Spesso sia privati che aziende hanno dei dubbi sull’applicabilità dell’Iva Agevolata per quanto riguarda i lavori di rimozione amianto e nelle coperture. Se non si è addetti ai lavori è difficile stabilire in quali casi è possibile usufruire dell’IVA agevolata al 10%, e quando invece si deve applicare un’aliquota ordinaria del 22 %. In quest’articolo vi spiegheremo quali criteri stabiliscono il tipo di aliquota da applicare.

Lavori di bonifica e smaltimento Amianto: l’Iva agevolata si può applicare?

Per stabilire il tipo di aliquota da applicare nei casi di smaltimento e rimozione amianto, occorre prima di tutto classificare i rifiuti in base alla normativa di riferimento, ovvero: in base alla loro origine (urbani o speciali) ed in base alla loro pericolosità (pericolosi e non).
Secondo quanto stabilito dal Ministero dell’Ambiente, solo i rifiuti indicati nei capitoli 19 e 20 dell’Elenco Cer (il Catalogo Europeo dei Rifiuti) possono essere classificati come “rifiuti speciali” e “rifiuti urbani”, dunque assoggettabili all’aliquota Iva del 10%. A questo link è possibile consultare il catalogo dei rifiuti speciali.

Tutti gli altri rifiuti che non rientrano in questa categoria devono essere valutati di volta in volta in base ai criteri forniti dal Ministero dell’Ambiente. In particolare, sia l’Amianto che l’Eternit non rientrano nelle suddette categorie e per questo motivo non si può applicare l’Iva agevolata del 10%, ma andrà applicata quella ordinaria del 22%.

Quando si può applicare l’Iva Agevolata del 10% nei lavori di bonifica amianto?

C’è da fare però una precisazione. L’Iva agevolata del 10% può essere applicata in caso di bonifica amianto solo se si stanno eseguendo dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che riguardano edifici con destinazione abitativa privata.

La stessa agevolazione si può applicare anche in caso di bonifica amianto eseguita all’interno di condomini. In questo caso, possono usufruire dell’iva agevolata sia i proprietari degli immobili ad uso abitativo che gli affittuari.
Per poter applicare la tassazione agevolata occorre però rispettare determinate regole: ovvero l’impresa incaricata è tenuta a fatturare direttamente al committente, e nel caso in cui fosse necessario il ricorso a terze imprese, dovranno fatturare con aliquota ordinaria all’impresa direttamente incaricata. Quest’ultima poi fatturerà applicando l’aliquota agevolata al committente.

Il Reverse Charge non è previsto nella rimozione dell’Eternit

Chiariamo innanzitutto cos’è il Reverse Charge, o “inversione contabile”. Il Reverse Charge prevede che l’Iva possa essere assolta dal destinatario della vendita di un bene o servizio. Questo vuol dire in sintesi che chi presta il servizio o vende un bene, emette la fattura senza addebitare l’Iva. L’attività di rimozione di una copertura in Eternit rientra dunque nel reverse charge? Questa è una domanda molto frequente, che viene fatta spesso a chi si occupa di bonifiche ambientali e smaltimento di materiali pericolosi.
Anche se l’Agenzia delle Entrate non ha fornito indicazioni precise, in linea generale possiamo affermare che le fatture relative alle attività di bonifica amianto non possono essere assoggettate al Reverse Charge.

Nello specifico, la realizzazione di coperture rientra nell’ambito del Codice Ateco 43,91,00 (un codice identificativo alfanumerico composto da lettere e numeri che classifica le attività economiche ai fini fiscali e statistici e che viene fornito quando si apre una Partita Iva per una nuova attività) e per questo motivo è automaticamente esclusa dall’applicazione del Reverse Charge in quanto rientra nella categoria “Altri lavori specializzati di costruzione”, e non nelle attività di “completamento edifici”.

Il discorso delle aliquote agevolate nella bonifica amianto è piuttosto complesso, per questo motivo bisogna affidarsi a professionisti che conoscano bene le normative e soprattutto che siano dotati di autorizzazioni a trattare materiali come l’amianto. Quando si parla di bonifica amianto il fai da te è vietato e solo un’azienda professionale e preparata vi saprà suggerire in quali casi si può godere di un’aliquota agevolata.

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