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Bonus Amianto 2019: requisiti e come funziona

bonus amianto 2019

Il bonus amianto 2019 prevede un credito d’imposta al 50% per le imprese che realizzano lavori di bonifica amianto e smaltimento Eternit.

Il Bonus Amianto 2019 va suddiviso in 3 quote annuali, e non deve essere inferiore ai 20 mila euro né tantomeno superare i 400 mila euro. Ecco cosa prevede il Bonus, come funziona e quali sono i requisiti per accedervi.

Bonus Amianto 2019: il Decreto Fotovoltaico Mise

Il nuovo Decreto Mise 2019 prevede un premio aggiuntivo per tutti coloro che stanno installando un impianto fotovoltaico che va a sostituire una vecchia copertura in Eternit o Amianto. Inoltre, il Bonus Fotovoltaico 2019 prevede un premio di 12 euro per ogni MWh di energia prodotta dal tetto fotovoltaico. Questi 12 euro andranno poi sommati al premio economico ricevuto per la produzione di energia da fonte fotovoltaica mentre non si possono cumulare con altri bonus percepiti per la rimozione amianto.

Bonus Amianto 2019: cos’è e come funziona

Il Bonus Amianto 2019 è un’agevolazione fiscale introdotta dal Decreto del Ministero dell’Ambiente che permette a tutti i titolari di reddito d’impresa di ottenere un credito d’imposta al 50% sui costi dei lavori di bonifica amianto. Per ottenere l’agevolazione occorre presentare domanda al Ministero dell’Ambiente entro e non oltre il 30 Aprile marzo.  

Il Bonus Amianto 2019 viene riconosciuto per i seguenti interventi di rimozione e smaltimento:

  • Lastre amianto piane o ondulate
  • Coperture in Eternit
  • Sistemi di coibentazione industriale in amianto
  • Coperture e Manufatti di beni e strutture produttive
  • Tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi

Sono ammesse anche le spese di consulenza professionale effettuata per smaltire i materiali pericolosi. Si potrà avere infatti una riduzione del 10% sulle perizie per un importo massimo di 10 mila euro totali.

I requisiti per il Bonus Amianto 2019

Ecco tutti i requisiti per poter beneficiare del Bonus Amianto 2019:

  1. Possono beneficiare del Bonus Amianto, dunque del credito d’imposta del 50%, tutti i titolari di reddito d’impresa. Questo a prescindere dal regime contabile e dalla natura giuridica.
  2. Per poter ottenere il Bonus tutti i lavori di rimozione e smaltimento devono essere effettuati dal 2017 al 2019.
  3. La domanda per il Bonus Amianto 2019 va presentata al Ministero dell’Ambiente.
  4. Una volta inviata la domanda, l’esito sarà comunicato entro 90 giorni dal Ministero.
  5. Tutte le opere di rimozione eternit e smaltimento amianto devono rientrare tra i lavori ammessi previsti dal Decreto.

Rimozione Amianto e Credito d’imposta al 50%

Il credito d’imposta al 50% previsto dal Bonus Amianto 2019 può essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Per poter utilizzare questo credito, l’impresa deve indicare la cifra corrispondente nella dichiarazione dei redditi successiva ai lavori di rimozione e smaltimento. Una volta ottenuto il Bonus Amianto il credito può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus Amianto 2019: scadenze e come inviare la domanda al Ministero

Come fare domanda per poter usufruire del Bonus Amianto 2019? Tutte le imprese che intendono utilizzare il credito d’imposta del 50% per lavori di smaltimento e rimozione amianto, devono inviare una domanda per via telematica al Ministero dell’Ambiente entro il 30 Marzo.

Le imprese che sono in possesso dei requisiti devono indicare nello specifico:

  • Il costo complessivo dei lavori
  • Le singole spese e il credito d’imposta richiesto
  • Una dichiarazione che attesti la mancata ricezione di altre agevolazioni dello stesso tipo

 

Quali documenti allegare alla domanda per il Bonus Amianto 2019?

 

  • Il piano di lavoro previsto per ogni singola opera di bonifica amianto
  • Comunicazione di fine lavori alla Asl con la documentazione che attesta l’avvenuto smaltimento amianto in discariche autorizzate
  • Documenti fiscali che attestino le spese sostenute: fatture, bonifici, ricevute ecc.
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per le altre agevolazioni, qualora fruite nei 2 anni precedenti a quello in corso.

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